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REGIONE MARCHELEGGE REGIONALE n. 11 DEL 3-06-2003
Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della
pesca nelle acque interne.
(B.U.R. Marche n. 51 del 12 giugno 2003) |
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Il Consiglio regionale
ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale: |
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CAPO I
Disposizioni generali e organizzative
Articolo 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove la tutela, l'incremento e il riequilibrio
biologico della fauna ittica, favorisce la ricerca e la sperimentazione
scientifica, attua interventi di conservazione ambientale e regolamenta
l'esercizio della pesca nelle acque interne nel rispetto delle
tradizioni locali.
2. Agli effetti della presente legge, fanno parte del patrimonio ittico
regionale i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi e i ciclostomi,
dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in
stato di naturale libertà nelle acque interne.
Articolo 2 (Acque interne)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque interne
della regione. Sono considerate tali le acque dolci, salse o salmastre
delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli
sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi, nonché tutte le restanti
acque superficiali.
2. La pesca che può essere esercitata nelle acque interne è
esclusivamente quella sportiva.
Articolo 3 (Esercizio delle funzioni)
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge spettano alle
Province, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della l.r. 27
luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di
pesca nel territorio regionale).
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e le altre funzioni amministrative ad essa riservate
espressamente dalla presente legge.
Articolo 4 (Commissione tecnico-consultiva provinciale per la
gestione delle acque interne)
1. Le Province istituiscono una Commissione tecnico-consultiva per la
gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e
pareri sulla materia oggetto della presente legge e, in particolare, sui
piani ittici provinciali, sul calendario annuale di pesca, sui programmi
di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.
2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio provinciale ed in
essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5
in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni
naturalistiche riconosciute a livello nazionale e operanti nella
provincia.
3. Della Commissione fa parte un ittiologo nominato dalla Provincia.
4. Le Province, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, stabiliscono la composizione, le procedure di nomina e le
modalità di funzionamento della Commissione.
Articolo 5 (Associazioni piscatorie)
1. Il dirigente della struttura regionale competente individua le
sezioni regionali delle associazioni piscatorie nazionali operanti sul
territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza in almeno due province con un numero minimo di quattro
società di base, oppure presenza a livello regionale di almeno mille
associati muniti di licenza di pesca nelle acque interne;
b) assenza di fini di lucro;
c) ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela dei propri
associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con le Province
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre funzioni
di cui alla presente legge.
Articolo 6 (Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle
acque interne)
1. Le Province, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla
conservazione ed alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone,
promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, possono
avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 e delle
associazioni naturalistiche, affidando loro, sulla base di apposite
convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a) operazioni di tabellazione delle acque interne; esecuzione
d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in
periodi di siccità o alla difesa degli ambiti fluviali;
b) gestione di ambiti fluviali protetti, o sottoposti a regolamentazione
speciale, istituiti dalle Province; operazioni di rilevamento dati,
operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di
ripopolamento;
c) gestione d'incubatoi di vallata o di altri impianti finalizzati alla
ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico
autoctono da ripopolamento.
2. Le convenzioni aventi ad oggetto la gestione di ambiti fluviali
protetti o sottoposti a regolamentazione speciale devono prevedere il
diritto per ogni titolare di licenza di poter esercitare la pesca nei
corsi d'acqua interessati. |
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CAPO II
Tutela e incremento del patrimonio ittico
Articolo 7 (Carta ittica)
1. Ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico, la
Giunta regionale, sentite le Province, approva, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la carta ittica regionale.
2. La carta ittica regionale contiene:
a) l'individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici e delle acque
esistenti nell'ambito regionale, con indicazione della loro lunghezza,
larghezza e portata d'acqua;
b) il censimento delle concessioni idriche, comprese quelle relative al
sub-alveo dei corsi d'acqua;
c) le indicazioni relative allo stato di purezza biologica e
chimico-fisica delle acque, con riguardo alle attività maggiormente
inquinanti;
d) le indicazioni circa la vocazione ittiogenica delle acque, in base
alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali,
e la consistenza della fauna ittica;
e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti;
f) l'individuazione degli interventi atti ad incrementare la
produttività;
g) l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi di
vallata.
3. La carta ittica regionale può essere aggiornata, anche su richiesta
delle Province, prima della scadenza dei piani ittici provinciali di cui
all'articolo 8.
Articolo 8 (Piani ittici provinciali)
1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta ittica
regionale, le Province, sentite le commissioni tecnico-consultive di cui
all'articolo 4 e le comunità montane, predispongono piani ittici
provinciali di durata quinquennale per promuovere la conservazione ed il
riequilibrio biologico della fauna ittica nei bacini idrografici,
contenenti:
a) interventi per la conservazione ed il ripristino della fauna ittica e
per la salvaguardia degli ultimi nuclei del ceppo endemico centro
meridionale di Salmo trutta macrostigma Dumeril;
b) individuazione delle specie ittiche di cui è consentito il
ripopolamento e delle relative modalità attuative;
c) forme di partecipazione delle associazioni piscatorie;
d) indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del
piano.
Articolo 9 (Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva)
1. Le Province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione
riproduttiva al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle
specie ittiche immesse a scopo di ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di
ripopolamento.
2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non
inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso
d'acqua, è mantenuta per tre anni e può essere istituita a rotazione su
tutto il corso d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la
riproduzione naturale.
3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere
modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si
verifichino eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle
specie esistenti.
Articolo 10 (Zone di protezione)
1. Le Province ai fini della tutela delle specie ittiche e della
conservazione delle varietà autoctone, possono istituire zone di
protezione in ambiti fluviali idonei.
Articolo 11 (Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento)
1. Le Province possono disporre la cattura di specie ittiche a scopo di
ripopolamento delle acque interne, da effettuarsi al di fuori delle zone
di protezione istituite a norma dell'articolo 10, fatta eccezione per
gli esemplari destinati agli incubatoi di vallata.
Articolo 12 (Controlli sanitari)
1. Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere
immesso nei corpi idrici è accompagnato dalla seguente documentazione:
a) certificato sanitario, rilasciato dall'azienda sanitaria locale del
luogo d'immissione, al fine di prevenire la diffusione di malattie
infettive;
b) dichiarazione degli allevamenti di provenienza di non utilizzo di
sistemi di sterilizzazione o di trattamento ormonale degli avannotti.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico
anormale nei corpi idrici debbono essere consegnati per gli accertamenti
del caso all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne
riferisce alla Provincia.
3. In caso di epizoozia, la Provincia, su proposta dell'azienda unità
sanitaria locale competente per territorio, dispone il compimento degli
interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio
ittico, dandone immediata comunicazione alla Regione ed informando la
Commissione di cui all'articolo 4.
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CAPO III
Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Articolo 13 (Equilibri biologici)
1. Le Province possono:
a) disporre la limitazione o il divieto temporaneo di pesca per una o
più specie ittiche, al fine di assicurare un armonico rapporto tra le
varie specie;
b) emanare provvedimenti intesi a ristabilire l'equilibrio biologico del
patrimonio ittico, ove si determini una situazione d'eccessivo
popolamento di una o più specie ittiche;
c) regolamentare l'esercizio della pesca nei tratti di corsi d'acqua
precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione
riproduttiva e di protezione;
d) istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del
pescato vivo.
Articolo 14 (Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini)
1. Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire
lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono portare nocumento alla
fauna ittica deve richiedere apposita autorizzazione alla Provincia
almeno trenta giorni prima dell'avvio delle opere.
2. L'atto di autorizzazione indica le modalità per l'esecuzione delle
opere a tutela dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la
salvaguardia, il recupero e l'immissione della fauna ittica in acque
fluenti e gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico
a carico del richiedente.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una
somma a titolo cauzionale o alla prestazione d'idonea garanzia
fidejussoria.
Articolo 15 (Strutture per la risalita delle specie ittiche)
1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportano
l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti devono
prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed
il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la
realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile,
i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Provincia
competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento
ittico del corso d'acqua.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di
concessione in atto.
3. Le Province stabiliscono le caratteristiche tecniche delle strutture
di cui al comma 1, nel rispetto delle tecniche di ingegneria idraulica e
naturalistica.
Articolo 16 (Derivazione di acque pubbliche)
1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono
essere munite di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce
massima di venti millimetri.
2. I punti di presa degli impianti per la produzione di energia
elettrica e di quelli ad uso irriguo dei consorzi di bonifica devono
essere muniti di idonei dispositivi per la misurazione della quantità
d'acqua prelevata e non sono soggetti alle prescrizioni di cui al comma
1 qualora siano muniti di apparati tali da impedire il risucchio di ogni
specie ittica.
3. Le convenzioni tipo di cui all'articolo 15 della l.r. 22 giugno 1998,
n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), debbono prevedere disposizioni
a tutela della fauna ittica, compresa l'immissione di specie ittiche,
nonché la salvaguardia del minimo deflusso costante vitale di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo).
4. Le amministrazioni concedenti trasmettono alle Province copia delle
concessioni per la derivazione di acque pubbliche e delle relative
convenzioni. Le Province, in caso di inosservanza da parte del
concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica,
applicano, previa diffida, le sanzioni previste ai sensi della normativa
vigente in materia e, in caso di reiterate violazioni, provvedono alla
revoca della concessione.
Articolo 17 (Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi)
1. Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per
l'estrazione di materiali inerti deve avvenire nel rispetto di modalità
determinate dalle Province a norma del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e
successive modificazioni.
2. Le acque degli impianti di piscicoltura devono essere depurate dai
residui organici prima di essere nuovamente immesse nell'alveo fluviale.
Articolo 18 (Tutela della biodiversità)
1. Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o
popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora.
Articolo 19 (Danni arrecati al patrimonio ittico)
1. Le Province richiedono il risarcimento del danno arrecato al
patrimonio ittico causato anche mediante l'inquinamento dei corpi
idrici. Le somme introitate sono destinate ad interventi di
ripopolamento del corpo idrico danneggiato e di riqualificazione
dell'ambiente fluviale.
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CAPO IV
Esercizio della pesca
Articolo 20 (Classificazione delle acque)
1. Le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo
fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei
ripopolamenti:
a) categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente
popolate da salmonidi;
b) categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
c) categoria C: acque popolate da ciprinidi.
2. Le Province in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/1999,
nonché alle indicazioni della carta ittica regionale, entro sei mesi
dall'approvazione della stessa, provvedono alla classificazione delle
acque interne e curano l'apposizione delle relative tabelle di
segnalazione.
Articolo 21 (Licenza di pesca)
1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al
possesso di licenza, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza
è di tipo A, B, C e D secondo quanto stabilito dal d.lgs. 22 giugno
1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni
regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e
successive modificazioni. La licenza di tipo A, B e C ha validità per
sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità per tre
mesi dalla data del rilascio.
2. Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno
compiuto il diciottesimo anno d'età; i minori che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno d'età possono richiedere il rilascio della licenza
con l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
3. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza,
dietro pagamento della tassa e sopratassa di cui all'articolo 22, previa
partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di
base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio
dell'attività piscatoria e sul riconoscimento delle specie ittiche,
oltre ad elementari nozioni di pronto soccorso. Per i cittadini
stranieri, la licenza di pesca è rilasciata dalla Provincia del luogo
dove si esegue l'esercizio della pesca.
4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle Province, anche
avvalendosi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5.
5. Non sono soggetti all'obbligo di ottenere la licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio
dell'attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province
o di altri enti o organizzazioni autorizzati a norma delle vigenti
disposizioni alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di
ripopolamento;
b) i minori di età compresa tra i dieci ed i quattordici anni, a
condizione che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o
senza mulinello ed armata con uno o più ami, ove consentito, e siano
accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la
quale è responsabile del loro operato;
c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui all'articolo
26.
Articolo 22 (Tassa di concessione regionale)
1. Per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di
rilascio sono dovute la tassa e sopratassa di concessione regionale,
nella misura prevista dalla normativa vigente.
2. La tassa e sopratassa non sono dovute nel caso in cui non si eserciti
la pesca durante un intero anno di validità della licenza.
Articolo 23 (Registro dei pescatori)
1. Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel
quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza
di pesca, le infrazioni commesse, le eventuali sanzioni irrogate.
2. Le Province comunicano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di
ogni anno, il numero ed il tipo delle licenze rilasciate o rinnovate
nell'anno precedente.
Articolo 24 (Calendario regionale di pesca)
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le
Province e le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5, stabilisce
il calendario regionale di pesca per l'anno successivo. Entro il 15
gennaio seguente, le Province predispongono il calendario di pesca
relativo al territorio di competenza, in conformità alle prescrizioni
contenute nel calendario regionale.
2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed
i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli
orari di divieto di pesca ed il numero di capi prelevabili in relazione
alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell'esercizio
della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.
Articolo 25 (Pesca controllata)
1. Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di
pesca controllata, con limitazione di capi catturabili e con eventuale
limitazione delle giornate, secondo quanto stabilito dal calendario
annuale di pesca.
2. Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla
licenza di cui all'articolo 21, deve essere in possesso di apposito
tesserino, valido per l'intero territorio regionale, su cui annotare in
modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i
capi catturati.
3. Il tesserino di cui al comma 2 è rilasciato dalla Provincia di
residenza; per i cittadini di altre regioni e per gli stranieri, il
tesserino è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio s'intende
esercitare la pesca. Il tesserino deve essere riconsegnato alla
Provincia entro il mese di novembre di ogni anno. Per le operazioni di
rilascio e riconsegna del tesserino, le Province possono avvalersi della
collaborazione delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5.
Articolo 26 (Laghetti di pesca)
1. Si definiscono laghetti di pesca gli specchi d'acqua in cui
l'esercizio della pesca è consentito, con l'assenso del proprietario,
nel rispetto delle norme della presente legge, fatta eccezione per le
disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero
degli esemplari catturabili.
2. Negli specchi d'acqua di cui al comma 1 può altresì svolgersi
l'attività di pesca a pagamento, previa autorizzazione della Provincia.
3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 stabilisce:
a) la durata dell'attività ed i relativi periodi di funzionamento;
b) le specie ittiche che possono essere immesse;
c) la quantità e la misura degli esemplari prelevabili giornalmente;
d) le modalità di rifornimento idrico;
e) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle
acque, in conformità alle disposizioni dell'azienda sanitaria locale
competente per territorio;
f) gli accorgimenti tecnici volti a garantire, anche in situazioni
meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione tra le acque
interessate dall'attività di pesca e quelle eventualmente comunicanti;
g) le formalità che debbono essere rispettate da parte dei soggetti
fruitori per dimostrare la provenienza del pescato;
h) il divieto di immissione del pesce siluro (Silurus glanis).
Articolo 27 (Attività agonistiche)
1. Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi
di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed
internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni
piscatorie di cui all'articolo 5 su autorizzazione della Provincia.
2. Le Province:
a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara
permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle
relative autorizzazioni;
b) individuano entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti dei corsi
d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con
esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione
ittiogenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso
termine, rilasciano le relative autorizzazioni.
3. Nelle acque di categoria C, durante le competizioni, non si applicano
i divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni disposte. Il
pescato va mantenuto in vivo in apposito contenitore, avente diametro
non inferiore a quaranta centimetri e lunghezza non inferiore al metro e
cinquanta, munito di almeno quattro cerchi tendirete, e reimmesso in
acqua al termine di ogni operazione di pesatura.
4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni, non si applicano
le limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti
interessati vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di
trota fario alla presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono
apposito verbale di semina da trasmettere alla Provincia.
5. Nelle acque di categoria A sono consentite le sole competizioni che
prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il divieto di
immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di
ripopolamento.
6. Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è
sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento
dell'attività agonistica.
7. Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio della
pesca e concesso alle associazioni organizzatrici:
a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al termine
della stessa, per acque di categoria C;
b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della
stessa, per acque di categoria A e B.
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CAPO V
Divieti, sanzioni e vigilanza ittica
Articolo 28 (Divieti)
1. Nelle acque interne è vietato a chiunque:
a) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione
riproduttiva;
b) esercitare la pesca nelle zone di protezione;
c) immettere specie ittiche non autoctone così come previsto
dall'articolo 18.
d) esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini,
ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe,
terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle
acque;
e) esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti
in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
f) estrarre materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione
riproduttiva e nelle zone di protezione;
g) esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il
tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
h) abbandonare esche, pesci, o altro materiale lungo i corsi d'acqua,
bacini e relativi argini;
i) abbandonare rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o immetterli nelle
acque;
l) esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali
esplodenti, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo
nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o
altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o
altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
m) esercitare la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca
subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze
contenenti sangue;
n) reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle
attività agonistiche.
2. E' altresì vietato asportare pesce in vivo dalle strutture
autorizzate di pesca a pagamento di cui all'articolo 26, comma 2.
Articolo 29 (Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme
tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella
presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le
eventuali sanzioni penali:
a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione
della licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di
ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione
della licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone
di protezione;
c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette
nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la
violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima
infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;
qualora la violazione riguardi la specie siluro (Silurus glanis), gli
importi sono raddoppiati;
d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione
della licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela
degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell'articolo 13;
e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione
della licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca
prosciugando, deviando o ingombrando corsi d'acqua e bacini, ovvero
smuovendone le acque sul fondo;
f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita
la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale
o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla
data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 200,00 euro a
600,00 euro;
g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per chi
estrae materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione
riproduttiva e nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente
commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione
amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro;
h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita
la pesca senza licenza, ovvero con licenza scaduta, o, pur avendo
conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce
alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni; se la
violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro
a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca o esclusione dal
rilascio della stessa, per tre anni;
i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi viola
disposizioni in materia di pesca controllata emanate ai sensi
dell'articolo 25, comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza
rispetto a quanto consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa
di 20,00 euro;
l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita
la pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto
dall'articolo 25, comma 2;
m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro per chi
organizza attività di pesca a pagamento senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 26, comma 2;
n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per il titolare
di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza
delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per il soggetto
organizzatore di attività agonistiche, nel caso d'inosservanza delle
disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi abbandona
esche e pesci lungo i corsi d'acqua, bacini e relativi argini;
q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi
abbandona rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o li immette nelle
acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data
della prima infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00
euro;
r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione
della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per
cinque anni, nei confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non
consentiti, con materiali esplodenti, con l'impiego della corrente
elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o
uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; si applica, inoltre,
la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro per chi raccoglie fauna ittica o
altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi esercita
la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e
la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta
pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento.
2. La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della
fauna ittica e dell'ambiente, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a
6.000,00 euro; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni
dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00
euro a 12.000,00 euro;
3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge
e non contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa
da 50,00 euro a 150,00 euro.
4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal
rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge,
con le modalità previste dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina
generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) e successive modificazioni.
5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non
consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene
confiscato e devoluto ad enti di assistenza.
6. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi
proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni di cui alla l.r. 33/1998.
Articolo 30 (Agenti di vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e
l'accertamento delle relative infrazioni competono:
a) agli agenti dipendenti dalle Province;
b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni
piscatorie, di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle
associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute,
cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme
di pubblica sicurezza;
c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello
Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate
comunali ed alle guardie ecologiche di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n.
29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel
territorio in cui esercitano le funzioni di vigilanza. Per le guardie
volontarie, tale divieto è limitato alle giornate in cui vengono
esercitate le funzioni.
4. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo
essersi qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio
di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento
delle tasse di concessione regionale e del tesserino di cui all'articolo
25, comma 2, nonché del pescato, delle esche e degli attrezzi.
5. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a
coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame
finale.
6. Le Province organizzano ogni due anni:
a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui
al comma 1, lettera b);
b) corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza, cui sono tenuti a
partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie
abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo
5. La mancata partecipazione ai corsi è valutata ai fini del rinnovo
della qualifica di guardia giurata.
7. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o
naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di
formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie, di cui al comma 1,
lettera b), e corsi d'aggiornamento per guardie ittiche volontarie
abilitate.
Articolo 31 (Ripartizione dei proventi)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della l.r. 5 maggio
1998, n. 12 (Legge finanziaria 1998) i proventi derivanti dalle tasse di
cui all'articolo 22 sono ripartiti annualmente nella misura del 60 per
cento fra le Province, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta
regionale e del 20 per cento fra le associazioni di cui all'articolo 5,
su presentazione di specifici progetti legati all'attuazione della
presente legge; la Regione utilizza il 10 per cento della restante quota
per il finanziamento di eventuali analoghi progetti proposti dalle
associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4.
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CAPO VI
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Articolo 32 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 71.116,12.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è disposta con le
rispettive leggi finanziarie e non può superare annualmente l'ammontare
dei proventi di cui all'articolo 31 accertati al 31 dicembre dell'anno
precedente quello cui il bilancio si riferisce.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede
mediante l'impiego delle somme iscritte nell'UPB 5.32.03 che si rendono
disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 19 agosto 1983, n. 28
(Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la
disciplina della pesca nelle acque interne).
4. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede
mediante impiego dei proventi derivanti dalle tasse sulle concessioni
regionali in materia di pesca.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1
sono iscritte, per l'anno 2003, nell'UPB 5.32.03 a carico dei capitoli
che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma
operativo annuale (POA); per gli anni successivi nell'UPB
corrispondente.
Articolo 33 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 19 agosto 1983, n. 28 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna
ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne), fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge;
b) 2 aprile 1985, n. 10 (Modifiche dell'articolo 19 della l.r. 19 agosto
1983, n. 28 sulla disciplina della pesca nelle acque interne);
c) 12 giugno 1986, n. 13 (Modifiche e integrazioni della l.r. 19 agosto
1983, n. 28 e della l.r. 2 aprile 1985, n. 10 sulla disciplina della
pesca nelle acque interne);
d) 16 marzo 1992, n. 16 (Modifica della l.r. 19 agosto 1983, n. 28
recante norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la
disciplina della pesca nelle acque interne).
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CAPO VI
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Articolo 34 (Norme finali e transitorie)
1. Con regolamento, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinati:
a) i requisiti essenziali delle convenzioni di cui all'articolo 6:
b) le modalità per la tabellazione delle zone di cui agli articoli 9 e
10;
c) le caratteristiche delle tabelle di cui all'articolo 20;
d) le caratteristiche del documento della licenza di cui all'articolo 21
e il relativo modello;
e) le caratteristiche del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, e
il relativo modello;
f) le materie d'insegnamento, i criteri di ammissione agli esami e la
composizione delle commissioni esaminatrici relativamente ai corsi di
formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui all'articolo
30, comma 5, nonché i contenuti essenziali dei corsi di aggiornamento di
cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
2. Le licenze di pesca rilasciate dalle Province anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla
scadenza prevista.
3. Nelle more dell'approvazione della carta ittica regionale di cui
all'articolo 7 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, le Province provvedono alla classificazione provvisoria delle
acque interne, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/1999.
4. Fino alla nomina della Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 4 e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le relative funzioni sono esercitate dalla
Consulta per la pesca nelle acque interne istituita a norma
dell'articolo 3 della l.r. 28/1983.
5. Fino all'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 16, comma
3, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19
della l.r. 28/1983.
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Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Marche.
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Data ad Ancona, addì 3 giugno 2003
Il Presidente (Vito D'Ambrosio)
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